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Piano dell’Organico Porto

Il documento di pianificazione del lavoro portuale.

 

La legge 84/94 e s.m.i. prevede, all’art. 8 comma 3 lettera s-bis e al comma 3-bis le seguenti disposizioni:

  • il Presidente adotta, previa delibera del Comitato di Gestione, sentita la Commissione Consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell’organico del soggetto di cui all’articolo 17, il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18;
  • il Piano, soggetto a revisione annuale, ha validità triennale e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale.

Il Piano dell’Organico del Porto, pertanto, è un documento aperto al contributo di tutti gli attori della scena portuale ed elaborato secondo un principio di trasparenza, sia nella rilevazione dei dati, sia nella loro elaborazione, sia – infine – nella definizione delle sue conclusioni.